Art. 17

Applicazione e sospensione

In vigore dal 29 nov 2004
1.   L'applicazione del presente accordo è subordinata all'adozione e all'attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio (Affari Economici e Finanziari) al Consiglio europeo di Santa Maria de Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte degli Stati Uniti d'America, della Confederazione Svizzera, di Andorra, Liechtenstein e Monaco, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nel presente accordo. 2.   Le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all', paragrafo 2, se risulta soddisfatta la condizione stabilita al paragrafo 1 del presente articolo riguardo alle date di applicazione delle misure pertinenti nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora le parti contraenti decidano che tale condizione non risulta soddisfatta, esse adottano di comune accordo una nuova data ai fini delle disposizioni dell', paragrafo 2. 3.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa, in tutto o in parte, da ciascuna delle parti contraenti con effetto immediato mediante notifica all'altra parte qualora la direttiva cessi di essere applicabile, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, in conformità al diritto comunitario, ovvero qualora uno Stato membro sospenda l'applicazione della propria normativa di recepimento. 4.   Ciascuna delle parti contraenti può sospendere l'applicazione del presente accordo mediante notifica all'altra parte qualora uno dei paesi terzi o dei territori di cui al paragrafo 1 cessi successivamente di applicare le misure di cui al medesimo paragrafo. La sospensione dell'applicazione ha effetto non prima di due mesi dopo la data della notifica. L'applicazione del presente accordo riprende quando le misure cessate vengono ripristinate.
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Applicazione e sospensione (Art. 17 Decisione (UE) 2004/903) — Testo vigente | Portale Normativo