Art. 18
Diritti e regolamento finale
In vigore dal 29 nov 2004
1. Nel caso in cui il presente accordo venga denunciato o la sua applicazione venga sospesa in tutto o in parte, sono fatti salvi i diritti delle persone fisiche conformemente all’.
2. San Marino, in tal caso, stabilisce un conto finale entro la fine del periodo di applicabilità dell’accordo e provvede al pagamento finale agli Stati membri.
Storico versioni
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