Art. 16
Firma, entrata in vigore e denuncia
In vigore dal 29 nov 2004
1. Il presente accordo richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano l’avvenuto completamento di tali procedure. L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica.
2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali che le incombono riguardo alla conclusione di accordi internazionali e fatte salve le disposizioni dell’, San Marino provvede all'effettiva attuazione e applicazione del presente accordo dalla data del 1o luglio 2005 dandone notifica alla Comunità.
3. Il presente accordo resterà in vigore fino a quando una parte contraente non lo avrà denunciato.
4. Ognuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo dandone comunicazione all’altra. In tal caso, l’accordo cesserà di avere effetto dodici mesi dopo la notifica di denuncia.
Storico versioni
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