Art. 5

Iscrizione al Registro nazionale_- sezione agenti sportivi stabiliti

In vigore dal 3 feb 2026
Iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti sportivi stabiliti 1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, o le società aventi ivi sede legale, in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione di agente sportivo in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia: a) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera e previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa, secondo le modalità previste dal presente articolo, nonché, per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; b) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell' del decreto legislativo n. 206 del 2007 e secondo le modalità previste dall', comma 10, del presente regolamento. 2. Il CONI, approva con proprio provvedimento la disciplina attuativa del presente Regolamento, d'intesa con l'Autorità politica competente in materia di sport, e definisce le qualifiche europee equipollenti al titolo abilitativo nazionale (Tabella stabiliti e qualifiche sottoposte a misure compensative) ai sensi dell' della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, ferme quelle già riconosciute ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 37. 3. Con il medesimo atto di cui al comma 2, il CONI stabilisce le qualifiche europee che esigono, ai fini del riconoscimento ai sensi dell' della direttiva 2005/36/CE, una misura compensativa, consistente nel superamento della prova generale di cui all', da svolgere esclusivamente in forma orale, in una lingua a scelta del candidato tra italiano, inglese, francese e spagnolo. 4. La domanda di iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti sportivi stabiliti è depositata nel sistema informatico centrale di cui all'. 5. Possono iscriversi al Registro nazionale - sezione agenti sportivi stabiliti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all', comma 2, che hanno ottenuto il riconoscimento della propria qualifica ai sensi dei commi 2 e 3, versando l'imposta di bollo e diritti di segreteria stabiliti dal regolamento del CONI. 6. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5. 7. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione, il CONI provvede all'iscrizione dell'agente nel Registro nazionale - sezione agenti sportivi stabiliti ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda. 8. Nelle medesime modalità devono essere comunicate e depositate nel sistema informatico di cui all', entro venti giorni dal loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione. 9. L'agente sportivo stabilito opera senza limitazione, utilizzando in ogni documento a propria firma la dicitura «agente sportivo stabilito abilitato nell'ambito della [...]», aggiungendovi l'indicazione della Federazione sportiva nell'ambito della quale è legittimato ad operare. 10. L'iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all'anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla data di approvazione a sistema della domanda.
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