Art. 3

Iscrizione al Registro nazionale_- sezione agenti sportivi

In vigore dal 3 feb 2026
Iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti sportivi 1. La domanda di iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti sportivi è inserita nel sistema informatico centrale di cui all'. 2. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro nazionale i soggetti: a) in possesso dei requisiti di cui all', comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo: 1) rilasciati prima del 31 marzo 2015; 2) già rilasciati ai sensi dell', comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dei relativi provvedimenti attuativi, tra i quali i titoli rilasciati dalla Federation lnternationale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro prima del 31 dicembre 2017, e, in caso di agente stabilito, quelli previsti dall', comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37; b) che non versino in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi descritte all' del decreto legislativo n. 37 del 2021, ovvero in quelle ulteriori eventualmente indicate nel codice etico previsto all', comma 2, del medesimo decreto; c) che abbiano stipulato la polizza di rischio professionale secondo i requisiti di cui all'; d) che siano in regola con il versamento dei diritti di segreteria fissati dal CONI con proprio provvedimento. 3. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione Sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei seguenti requisiti: a) superamento della prova speciale di cui all', salvo quanto previsto al comma 2, lettera a); b) frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati o accreditati di cui all'; c) idoneità della polizza assicurativa di cui all'; d) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi di cui all' del decreto legislativo n. 37 del 2021, ovvero di quelle ulteriori eventualmente indicate nel codice etico previsto dall', comma 2, del medesimo decreto. 4. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione e alla luce dei relativi risultati, il CONI provvede all'iscrizione dell'agente nel Registro Nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda. 5. Con le medesime modalità sono comunicate e depositate nel sistema informatico di cui all', entro venti giorni dal loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione. 6. L'iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all'anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla data di approvazione a sistema della domanda.
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