Art. 12

Prova speciale

In vigore dal 3 feb 2026
1. Le Federazioni sportive organizzano ogni anno almeno due sessioni di prova speciale. 2. Alla prova speciale è ammesso chi ha validamente superato la prova generale di cui all' ed è in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti da ciascuna Federazione sportiva. È altresì ammesso alla prova speciale l'agente sportivo iscritto al Registro nazionale, in possesso di titolo abilitativo nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento ed operante presso altre Federazioni sportive. 3. Il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica, tramite prova orale eventualmente preceduta da prova scritta, volta ad accertare la conoscenza delle norme che disciplinano l'ordinamento federale o, qualora la prova speciale sia svolta presso una Federazione sportiva paralimpica (FSP), l'ordinamento del CIP. 4. Il programma d'esame è individuato da ciascuna Federazione sportiva tramite bando da pubblicarsi sul sito istituzionale della Fondazione stessa. 5. La Commissione esaminatrice è formata da almeno tre componenti esperti in materie giuridiche, scelti tra professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati, anche a riposo; qualora la prova speciale sia svolta presso una FSP, assicura la presenza di uno psicologo dello sport, scelto tra professori universitari di ruolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:consiglio.dipartimento.ministri.presidenza.sport:decreto:2025-12-02;218#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo