Art. 11
Prova generale
In vigore dal 3 feb 2026
1. Il CONI organizza ogni anno, di concerto con il Comitato italiano paralimpico (CIP), almeno due sessioni di prova generale. Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica, scritta e orale, volta ad accertare la conoscenza del diritto dello sport e degli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto amministrativo.
2. Alla prova generale è ammesso chi sia in possesso dei requisiti previsti nel regolamento CONI e abbia assolto l'obbligo di frequenza di tirocinio professionale o di frequenza di corso di formazione di cui all', lettera f), o ne sia esonerato a seguito di motivata richiesta, valutata dalla Commissione per gli agenti sportivi in ragione degli studi universitari svolti, con specifico riferimento alle materie previste oggetto di verifica ai fini del superamento della prova generale di cui al presente articolo.
3. Nell'ambito delle materie di cui al comma 2, il CONI individua il programma d'esame nel bando da pubblicarsi sul sito istituzionale.
4. Per la valutazione della prova generale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice, formata da almeno cinque componenti, nominati dalla giunta nazionale del CONI tra esperti in materie giuridiche, scelti tra professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati, anche a riposo, dei quali:
a) uno indicato dal CONI, che presiede la Commissione esaminatrice;
b) uno indicato dal CIP, con funzioni di Vicepresidente;
c) uno indicato dalle Federazioni sportive nazionali;
d) uno indicato dalle Federazioni sportive paralimpiche;
e) uno indicato dall'Autorità politica delegata in materia di sport.
5. Il giudizio di idoneità alla prova generale dell'esame di abilitazione nazionale ha validità biennale.
Storico versioni
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