Art. 13

Commissione per gli agenti sportivi

In vigore dal 3 feb 2026
1. La Commissione per gli agenti sportivi, di cui all', comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si compone di otto membri, per i quali non sussistano le condizioni di incompatibilità o conflitto d'interessi, nominati dalla giunta nazionale del CONI, di cui: a) due esperti indicati dall'Autorità politica delegata in materia di sport, di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva e in materia di revisione dei conti e fiscale, di cui uno, sentito il CONI, con funzioni di presidente; b) un esperto, indicato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; c) un esperto, indicato dal CONI sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza in materia giuridico-sportiva, con funzioni di vicepresidente; d) un esperto, indicato dal CIP, in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva in ambito paralimpico; e) due esperti, indicati dai presidenti delle federazioni sportive nazionali, in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva; f) un esperto, indicato dal tavolo consultivo di cui al successivo , comma 1, lettera l), in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva, non iscritto al Registro nazionale nè ad elenchi o albi, nazionali o stranieri, disciplinanti la professione di agente sportivo. 2. Gli esperti, di cui al comma 1, sono scelti tra magistrati a riposo, professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato e avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. L'esperto in materia di revisione dei conti e fiscale, di cui al comma 1, lettera a), è scelto, altresì, tra dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti al relativo albo da almeno cinque anni. 3. La Commissione per gli agenti sportivi svolge la propria attività con l'assistenza segretariale di esperti collaboratori esterni, nominati dalla giunta nazionale del CONI. 4. Nell'esercizio delle funzioni di cui all', la Commissione per gli agenti sportivi opera anche attraverso sottocommissioni, composte da almeno tre componenti e presiedute dal presidente o dal vicepresidente. 5. La Commissione per gli agenti sportivi resta in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli altri componenti. La carica di componente è rinnovabile nei limiti posti dalla vigente normativa. 6. La Commissione per gli agenti sportivi è validamente operante con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno necessariamente con funzioni di presidente o vicepresidente. Essa si riunisce almeno una volta al mese e alle relative riunioni è ammessa la partecipazione anche a distanza, tramite sistemi di videoconferenza o conferenza telefonica. 7. La Commissione per gli agenti sportivi delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 8. In caso di particolare urgenza, il presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione per gli agenti sportivi, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
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