Art. 15

Attività occasionali

In vigore dal 3 feb 2026
1. I cittadini e le società di Stati diversi da quelli di cui all', comma 1, possono esercitare la professione di agente sportivo in Italia su base temporanea e occasionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, purchè in possesso dei seguenti requisiti: a) essere abilitati ad operare, da almeno un anno, quale agente sportivo presso una Federazione sportiva straniera, riconosciuta dalla federazione internazionale di riferimento e nel cui registro devono risultare iscritti, anche in base alla legge statale di riferimento ovvero alle disposizioni della Federazione internazionale di riferimento; b) nel corso dell'ultimo anno, avere ricevuto due mandati ed eseguito effettivamente le relative attività di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, in uno Stato diverso dall'Italia. 2. Lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte degli stessi della domanda di iscrizione al Registro nazionale - elenco agenti sportivi domiciliati, che viene inserita nel sistema informatico centrale, secondo le procedure contenute nel regolamento del CONI. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione attestante l'avvenuta domiciliazione del richiedente presso un agente sportivo iscritto al Registro nazionale sezione agenti sportivi, ovvero sezione agenti sportivi stabiliti, ai sensi del comma 4. 3. È vietato lo svolgimento della professione di agente sportivo in Italia ai sensi e secondo le modalità previste dal presente articolo ai soggetti con domicilio, residenza o sede legale in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. 4. La domiciliazione deve essere effettuata presso un agente domiciliatario, regolarmente iscritto al Registro nazionale sezione agenti sportivi, ovvero sezione agenti sportivi stabiliti, ed è attuata mediante un accordo di collaborazione professionale da depositare unitamente alla domanda di iscrizione, al certificato di residenza o attestazione equivalente, alla documentazione attestante l'iscrizione da almeno un anno nel registro della federazione sportiva nazionale straniera di riferimento, nel cui ambito ha effettivamente operato ai sensi del comma 1. 5. L'agente domiciliato e l'agente domiciliatario agiscono congiuntamente nell'ambito del mandato, secondo le modalità ed i termini pattuiti, e riportati nel relativo accordo di collaborazione professionale. 6. La prestazione professionale svolta viene remunerata dal mandante, nel rispetto dell'accordo di collaborazione professionale tra gli agenti sportivi e secondo le rispettive spettanze, direttamente all'agente domiciliatario e all'agente domiciliato, per il secondo dei quali il mandante agirà come sostituto d'imposta, effettuando la ritenuta alla fonte, con aliquota stabilita in base alla disposizioni del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 7. L'iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti sportivi domiciliati, ha validità trimestrale dalla data di comunicazione della delibera di approvazione dell'iscrizione da parte della Commissione per gli agenti sportivi ed è rinnovabile una sola volta nell'anno solare. 8. La domiciliazione non comporta una stabile organizzazione in Italia dell'agente sportivo domiciliato. 9. L'agente domiciliato in ogni documento a propria firma indica il titolo riconosciutogli nel Paese di provenienza e utilizza la dicitura «agente sportivo domiciliato nell'ambito della [...]», aggiungendovi la Federazione sportiva nell'ambito della quale è legittimato ad operare. 10. I soggetti di cui all', comma 1, possono svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale in regime di libera prestazione di servizi, alle condizioni indicate nel presente comma. Il CONI è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione del servizio di agente sportivo. Fermo restando quanto previsto dall', comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è considerata attività di carattere temporaneo e occasionale l'acquisizione di un solo mandato per anno solare, purchè di durata massima annuale. Prima di avviare l'esercizio in forma temporanea ed occasionale della prestazione, il professionista interessato dichiara al CONI, secondo le modalità dallo stesso definite con apposito regolamento, l'intenzione di svolgere in Italia la propria attività, specificando il periodo nel quale la stessa sarà eseguita e i soggetti interessati dall'esecuzione del mandato sportivo a lui conferito. Con il medesimo regolamento di cui al quarto periodo, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, da parte del CONI sulla veridicità delle comunicazioni inviate.
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