Art. 17

Disposizioni finali

In vigore dal 3 feb 2026
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il CIP, il CONI e le Federazioni sportive adottano gli atti necessari per l'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento, previa comunicazione all'Autorità politica delegata in materia di sport. 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalle predette disposizioni mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 dicembre 2025 Il Ministro per lo sport e i giovani Abodi Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3392
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:consiglio.dipartimento.ministri.presidenza.sport:decreto:2025-12-02;218#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo