Art. 2
Tenuta e gestione del Registro nazionale
In vigore dal 3 feb 2026
1. Il Registro nazionale è tenuto presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che lo gestisce attraverso l'utilizzo di un sistema informatico centrale che raccoglie e conserva in una banca dati centralizzata l'insieme delle informazioni relative agli agenti sportivi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37.
2. Il sistema informatico centrale è realizzato in modo da consentire a ciascuna Federazione sportiva per quanto di rispettiva competenza:
a) di consultare l'elenco dei candidati risultati idonei alla prova generale al fine di attestare il requisito soggettivo per l'ammissione alla prova speciale;
b) di consultare la documentazione depositata da coloro che domandino l'iscrizione al Registro nazionale ai sensi degli , al fine di rilasciare le relative attestazioni;
c) di ricevere, trasmettere e consultare i contratti di mandato sportivo di cui all', comma 4.
3. Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione delle sezioni e dell'elenco del Registro nazionale indicati all', comma 2.
4. Il sistema informatico centrale è realizzato in modo da consentirvi l'accesso al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Il Registro nazionale è consultabile sul sito istituzionale del CONI.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le società e le associazioni sportive trasmettono al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri la medesima dichiarazione che esse sono tenute a comunicare al CONI ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37. Tale comunicazione indica, altresì e in ogni caso, i singoli mandati conferiti e l'importo delle commissioni corrisposte per ciascuno di essi.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, è consentito il trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni di cui al comma 2, in particolare delle generalità di coloro i quali presentano domanda di iscrizione Registro nazionale. Il CONI è titolare del trattamento dei dati personali di cui al primo periodo.
Il soggetto gestore del sistema informatico centrale di cui al comma 2 assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali.
All'atto dell'affidamento del servizio di realizzazione del sistema informatico centrale, il CONI individua gli obblighi cui è tenuto il responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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