Art. 4
Iscrizione al Registro nazionale_- sezione società di agenti sportivi
In vigore dal 3 feb 2026
Iscrizione al Registro nazionale - sezione
società di agenti sportivi
1. L'attività di agente sportivo può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'agente sportivo ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.
2. La domanda di iscrizione al Registro nazionale - sezione società di agenti sportivi è depositata dall'agente sportivo, socio munito di legale rappresentanza e già iscritto nella sezione di cui all' o all', nel sistema informatico centrale di cui all', unitamente all'indicazione di tutti i soci, inclusi quelli che siano agenti sportivi parimenti iscritti e gli ulteriori eventuali legali rappresentanti.
3. Possono essere iscritte e mantenere l'iscrizione al Registro Nazionale le società in possesso dei requisiti di cui all' del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, versando l'imposta di bollo e dei diritti di segreteria stabiliti dal CONI. Fermo restando quanto disposto dall' del decreto legislativo n. 37 del 2021, nell'ipotesi di partecipazione minoritaria di persona giuridica a società iscritta al Registro nazionale, quest'ultima sarà tenuta a depositare la visura camerale della persona giuridica con quote minoritarie o, per gli enti di diritto straniero, documentazione equipollente, aggiornata agli ultimi trenta giorni, al fine di verificare che l'oggetto sociale anche della persona giuridica minoritaria sia conforme a quanto stabilito al richiamato del decreto legislativo n. 37 del 2021.
4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 deve essere allegata alla domanda, con l'inserimento dei corrispondenti dati richiesti dal sistema informatico centrale.
5. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi relative anche ai singoli soci.
6. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione e alla luce dei relativi risultati, il CONI provvede all'iscrizione della società nel Registro nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.
7. Nelle medesime modalità devono essere comunicate e depositate nel sistema informatico di cui all', entro venti giorni dal loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione.
8. L'iscrizione al Registro nazionale - sezione società di agenti sportivi è collegata e condizionata all'iscrizione dell'agente sportivo che provvede al deposito della domanda ai sensi dell', comma 2, ed ha la medesima validità.
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