Art. 1
Registro nazionale
In vigore dal 3 feb 2026
IL MINISTRO PER LO SPORT
E I GIOVANI
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, recante «Attuazione dell' della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo» e, in particolare, l', comma 1;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell' della Legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e, in particolare, l', comma 19, lettera a);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea Abodi è attribuita la delega di funzioni in materia di sport, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022;
Sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 19 giugno 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi del nell'adunanza del 22 luglio 2025;
Udito il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con Rif. n. S5268 del 6 agosto 2025;
Udito il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 525 del 25 settembre 2025;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'adozione della disciplina di attuazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Adotta
il seguente regolamento:
Registro nazionale
1. L'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi di seguito denominato «Registro nazionale» costituisce condizione per l'esercizio della professione di agente sportivo in Italia, abilitandolo ad operare nell'ambito di una o più Federazioni sportive nazionali (FSN) e Federazioni sportive paraolimpiche (FSP), di seguito, congiuntamente, «Federazioni Sportive» o «Federazione Sportiva».
2. Il Registro nazionale si articola nelle seguenti sezioni:
a) agenti sportivi;
b) società di agenti sportivi;
c) agenti sportivi stabiliti.
3. Il Registro nazionale contiene altresì l'elenco degli «agenti sportivi domiciliati» di cui all'.
4. Il Registro nazionale contiene infine un'area destinata a raccogliere i contratti di mandato sportivo che i singoli agenti sportivi, rispetto ai quali ciascun contraente è obbligato a compiere ogni opportuna indagine al fine di verificare la sussistenza dei titoli che consentono ai medesimi di operare, sono tenuti a depositare presso le Federazioni sportive di competenza ai sensi dell' del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37.
5. Fermo restando quanto previsto nel presente regolamento, il CONI, con il provvedimento di cui all', comma 2, indica, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all', comma 1, lettera c) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le tipologie di dati personali suscettibili di trattamento, consultazione e diffusione e i relativi tempi di conservazione nell'ambito del Registro nazionale, nonché le misure tecniche e organizzative riferite al medesimo e al sistema informatico attraverso cui esso è gestito, chiarendo altresì il rapporto tra il Registro nazionale e i Registri dei contratti di mandato sportivo istituiti presso le Federazioni sportive ai sensi dell', comma 8, del decreto legislativo n. 37 del 2021, con le conseguenti implicazioni in ordine alla titolarità del relativo trattamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:consiglio.dipartimento.ministri.presidenza.sport:decreto:2025-12-02;218#art-1