Art. 6

Rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale

In vigore dal 3 feb 2026
1. Entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza dell'iscrizione, gli agenti sportivi depositano nel sistema informatico centrale di cui all', la domanda di rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale. 2. Il rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale è subordinato al versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria fissati dal CONI, nonché alla permanenza dei requisiti previsti agli . 3. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di rinnovo dell'iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2. 4. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione, il CONI provvede al rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda. 5. Il rinnovo dell'iscrizione ha validità limitata all'anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla data di approvazione a sistema della domanda.
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