Art. 9

Modalità e termini di riscossione

In vigore dal 11 gen 2026
1. La riscossione delle vincite, derivate da biglietti mediante raccolta fisica, avviene, a seconda dell'importo corrispondente, al netto della ritenuta prevista dalla normativa vigente, secondo una delle seguenti modalità di richiesta, presentando il biglietto integro e in originale: a) presso un qualunque punto di vendita fisico; b) presso un punto di vendita fisico mediante prenotazione e previa identificazione del vincitore; c) presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato, per la successiva validazione. 2. I limiti degli importi, per i quali si applicano le modalità di cui al comma 1, sono definiti con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo restando il limite, previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta, per il pagamento in contanti. 3. La riscossione delle vincite, derivate da giocate telematiche, avviene: a) qualora di importo non superiore a euro 50.000,00, con accredito diretto sul conto di gioco dal quale è stata emessa la giocata telematica; b) qualora di importo superiore a euro 50.000,00, con richiesta, da far pervenire al concessionario, allegando il promemoria della giocata e un documento di identificazione per la successiva validazione. 4. Il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro quarantacinque giorni a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento di chiusura della relativa lotteria.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-11-14;197#art-9

In sintesi

La riscossione delle vincite per i biglietti fisici richiede la presentazione del biglietto integro e originale e avviene, in base all'importo, presso qualsiasi punto vendita, su prenotazione con identificazione, oppure presso l'Ufficio premi del concessionario. Per le giocate online, le vincite fino a 50.000,00 euro vengono accreditate direttamente sul conto di gioco, mentre quelle superiori richiedono una richiesta al concessionario con promemoria e documento di identità. Gli importi delle vincite sono erogati al netto delle ritenute di legge e rispettando i limiti per i pagamenti in contanti. In ogni caso, il pagamento deve essere richiesto entro 45 giorni dalla pubblicazione della chiusura della lotteria.

Perché esiste questa norma

La norma definisce le procedure, i canali e le tempistiche per consentire ai vincitori di riscuotere i premi delle lotterie a estrazione istantanea, sia cartacee sia online.

A chi si applica

Si applica ai vincitori delle lotterie a estrazione istantanea (sia fisiche che a distanza), ai punti di vendita fisici e al concessionario.

Esempio pratico

Un giocatore acquista un biglietto cartaceo vincente e si reca in un punto vendita fisico per riscuotere il premio esibendo il biglietto integro e originale. Un altro utente, che vince online una somma inferiore a 50.000,00 euro, riceve l'accredito direttamente sul proprio conto di gioco. Entrambi devono comunque effettuare le operazioni entro 45 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di chiusura della lotteria.

Adempimenti e conseguenze

Presentazione del biglietto integro e in originale per i biglietti fisici; invio del promemoria di giocata e del documento di identificazione per le vincite telematiche superiori a 50.000,00 euro; richiesta di pagamento entro 45 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di chiusura della lotteria.

Domande frequenti

Entro quale termine deve essere richiesto il pagamento di una vincita?Il pagamento deve essere richiesto entro quarantacinque giorni a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento di chiusura della relativa lotteria.
Come vengono riscosse le vincite ottenute tramite giocate telematiche?Le vincite fino a 50.000,00 euro sono accreditate direttamente sul conto di gioco. Per importi superiori a 50.000,00 euro è necessario inviare richiesta al concessionario allegando documento di identità e promemoria della giocata.
Cosa è obbligatorio presentare per riscuotere la vincita di un biglietto cartaceo?È obbligatorio presentare il biglietto integro e in originale, seguendo la modalità prevista a seconda dell'importo corrispondente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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