Art. 9

Modalità e termini di riscossione

In vigore dal 11 gen 2026
1. La riscossione delle vincite, derivate da biglietti mediante raccolta fisica, avviene, a seconda dell'importo corrispondente, al netto della ritenuta prevista dalla normativa vigente, secondo una delle seguenti modalità di richiesta, presentando il biglietto integro e in originale: a) presso un qualunque punto di vendita fisico; b) presso un punto di vendita fisico mediante prenotazione e previa identificazione del vincitore; c) presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato, per la successiva validazione. 2. I limiti degli importi, per i quali si applicano le modalità di cui al comma 1, sono definiti con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo restando il limite, previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta, per il pagamento in contanti. 3. La riscossione delle vincite, derivate da giocate telematiche, avviene: a) qualora di importo non superiore a euro 50.000,00, con accredito diretto sul conto di gioco dal quale è stata emessa la giocata telematica; b) qualora di importo superiore a euro 50.000,00, con richiesta, da far pervenire al concessionario, allegando il promemoria della giocata e un documento di identificazione per la successiva validazione. 4. Il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro quarantacinque giorni a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento di chiusura della relativa lotteria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-11-14;197#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo