Art. 9
Modalità e termini di riscossione
In vigore dal 11 gen 2026
1. La riscossione delle vincite, derivate da biglietti mediante raccolta fisica, avviene, a seconda dell'importo corrispondente, al netto della ritenuta prevista dalla normativa vigente, secondo una delle seguenti modalità di richiesta, presentando il biglietto integro e in originale:
a) presso un qualunque punto di vendita fisico;
b) presso un punto di vendita fisico mediante prenotazione e previa identificazione del vincitore;
c) presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato, per la successiva validazione.
2. I limiti degli importi, per i quali si applicano le modalità di cui al comma 1, sono definiti con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo restando il limite, previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta, per il pagamento in contanti.
3. La riscossione delle vincite, derivate da giocate telematiche, avviene:
a) qualora di importo non superiore a euro 50.000,00, con accredito diretto sul conto di gioco dal quale è stata emessa la giocata telematica;
b) qualora di importo superiore a euro 50.000,00, con richiesta, da far pervenire al concessionario, allegando il promemoria della giocata e un documento di identificazione per la successiva validazione.
4. Il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro quarantacinque giorni a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento di chiusura della relativa lotteria.
Storico versioni
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