Art. 4
Lotti e struttura premi
In vigore dal 11 gen 2026
1. Ciascuna lotteria deve prevedere uno o più lotti costituiti da un numero predeterminato e definito di giocate.
2. Per i lotti di ciascuna lotteria è definita una specifica struttura premi, costituita da differenti categorie di vincita, per ciascuna delle quali è previsto un determinato numero di premi e il relativo importo unitario, nonché la massa premi complessiva.
3. La generazione degli esiti delle giocate, al fine del rispetto della struttura premi di cui al comma 2, è effettuata con riferimento ai singoli lotti.
4. La produzione di nuovi lotti di giocate per ciascuna lotteria avviene nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.
5. In caso di produzione di sottomultipli di giocate, è garantita la proporzionalità della distribuzione dei premi all'interno di ciascuna categoria di vincita.
Storico versioni
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