Art. 6
Lotterie istantanee fisiche
In vigore dal 11 gen 2026
1. Nelle lotterie a estrazione istantanea, caratterizzate dalla presenza di biglietti, la partecipazione al gioco avviene attraverso l'acquisto degli stessi presso un punto di vendita fisico.
2. L'area di gioco deve essere realizzata con l'utilizzo di una tecnica idonea a celare l'esito della giocata e i codici di validazione, in modo da impedirne qualsiasi forma di evidenza o verifica preliminare all'acquisto del biglietto.
3. Il giocatore può conoscere immediatamente l'esito della giocata, previamente determinato e celato, attraverso la meccanica di gioco prevista per ciascuna lotteria.
4. Ciascun biglietto è dotato di un codice identificativo univoco e di codici di validazione, adeguatamente celati, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente, per verificare l'importo dell'eventuale premio spettante, nonché per effettuare la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.
5. Su ogni biglietto, conforme al layout grafico approvato, sono riportati la denominazione e le caratteristiche della lotteria, il prezzo del biglietto, una sintesi della meccanica di gioco e delle modalità di riscossione delle vincite, le avvertenze previste dalla normativa vigente nonché il logo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo al gioco legale e responsabile.
Storico versioni
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