Art. 11

Indizione e chiusura delle lotterie istantanee

In vigore dal 11 gen 2026
1. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le caratteristiche più specifiche, le modalità di effettuazione e la meccanica di gioco di ciascuna lotteria a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, nell'ambito dei criteri e delle caratteristiche generali indicati nel presente regolamento, e, in particolare, il numero dei lotti e il numero delle giocate di ciascun lotto, la struttura e la massa premi, il pay-out, il layout e il prezzo della singola giocata nonché le modalità di riscossione dei premi. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono prevedere modalità di semplificazione per la definizione delle interfacce di gioco e degli altri elementi di dettaglio di ciascuna lotteria. 3. Con i medesimi provvedimenti può essere disposta l'attribuzione di uno o più premi attraverso una estrazione differita fra tutte le giocate con esito perdente. 4. La chiusura delle singole lotterie è disposta con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto dei seguenti criteri: a) valutazione del venir meno del gradimento dei giocatori, basata sull'andamento della vendita delle giocate; b) scostamento, nell'ordine massimo del 10 per cento in eccesso o in difetto rispetto al valore di restituzione della raccolta in vincite, definito per la lotteria stessa, salvo nei casi di eventi straordinari o imprevedibili ovvero di esigenza di tutela dell'entrata erariale.
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Indizione e chiusura delle lotterie istantanee (Art. 11 Regolamento generale delle lotterie a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza.) — Testo vigente | Portale Normativo