Art. 12
Digitalizzazione
In vigore dal 11 gen 2026
1. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si possono prevedere modalità di digitalizzazione, valevoli per le lotterie ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, ispirate a criteri volti, prevalentemente, al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) fruibilità dell'offerta di gioco legale, in linea con l'evoluzione tecnologica, anche attraverso esperienze di intrattenimento che consentano modalità di gioco maggiormente responsabile;
b) accessibilità al gioco, nel rispetto della protezione dei dati personali;
c) sicurezza dei sistemi di gioco;
d) contrasto a forme di gioco illegale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-11-14;197#art-12