Art. 14
Adeguamento lotterie esistenti
In vigore dal 11 gen 2026
1. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite, ove necessario, le disposizioni per adeguare le lotterie esistenti ai criteri previsti dal presente regolamento.
2. Decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del provvedimento di cui al comma 1, fermo il completamento della vendita dei lotti già commercializzati o in presenza dei criteri di cui all', comma 4, il concessionario adegua le lotterie già indette, nonché i propri sistemi, le procedure organizzative e le attività di gestione alle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento.
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