Art. 10
Custodia dei biglietti
In vigore dal 11 gen 2026
1. I biglietti vincenti sono conservati dai punti di vendita fisici presso i quali sono stati presentati per la riscossione, per il periodo di tre mesi a far data dalla presentazione dei medesimi.
2. Nei casi di contenzioso, instauratosi prima del termine di cui al comma 1, i biglietti sono acquisiti e conservati dal concessionario per il tempo necessario alla definizione del giudizio.
3. I biglietti vincenti presentati per la riscossione presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato sono conservati dal concessionario per il periodo di dieci anni a far data dalla presentazione dei medesimi.
4. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si possono definire regole di conservazione, in attuazione del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-11-14;197#art-10