Art. 10

Custodia dei biglietti

In vigore dal 11 gen 2026
1. I biglietti vincenti sono conservati dai punti di vendita fisici presso i quali sono stati presentati per la riscossione, per il periodo di tre mesi a far data dalla presentazione dei medesimi. 2. Nei casi di contenzioso, instauratosi prima del termine di cui al comma 1, i biglietti sono acquisiti e conservati dal concessionario per il tempo necessario alla definizione del giudizio. 3. I biglietti vincenti presentati per la riscossione presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato sono conservati dal concessionario per il periodo di dieci anni a far data dalla presentazione dei medesimi. 4. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si possono definire regole di conservazione, in attuazione del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-11-14;197#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo