Art. 7

Lotterie istantanee telematiche

In vigore dal 11 gen 2026
1. Nelle lotterie a estrazione istantanea telematiche, caratterizzate dalla presenza di giocate telematiche, la partecipazione al gioco avviene attraverso l'acquisto delle medesime presso un punto di vendita a distanza, con addebito del prezzo sul conto di gioco del giocatore. 2. Ciascuna lotteria, di cui al comma precedente, può essere rappresentata attraverso una o più interfacce di gioco intese come rappresentazione della lotteria, sotto l'aspetto della grafica e della meccanica, attraverso la quale il gioco della lotteria viene effettuato dal giocatore. 3. L'area di gioco deve essere realizzata con l'utilizzo di una meccanica di occultamento dell'esito della giocata, in modo da impedirne qualsiasi forma di evidenza o verifica preliminare all'acquisto della giocata stessa. 4. Il giocatore può conoscere immediatamente l'esito della giocata telematica previamente determinato e celato, attraverso la meccanica di svelamento del gioco, prevista per ciascuna lotteria dall'interfaccia di gioco. 5. Ciascuna giocata telematica è dotata di un codice identificativo univoco, associato alla data e all'ora di accettazione, da utilizzare per accertare se la medesima risulti o meno vincente e l'importo dell'eventuale premio spettante. 6. La giocata telematica si considera avvenuta al momento della registrazione della medesima sul sistema del concessionario. 7. Sulla vetrina di gioco del punto di vendita a distanza sono riportati la denominazione e le caratteristiche della lotteria, il layout approvato della giocata telematica, una sintesi della meccanica di gioco e delle modalità di riscossione delle vincite, le avvertenze previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative alle probabilità di vincita di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, nonché il logo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo al gioco legale e responsabile. 8. Le giocate telematiche devono avere un'adeguata durata, anche utilizzando meccanismi di intrattenimento del giocatore.
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Lotterie istantanee telematiche (Art. 7 Regolamento generale delle lotterie a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza.) — Testo vigente | Portale Normativo