Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 gen 2026
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Agenzia delle dogane e dei monopoli: l'ente regolatore del gioco pubblico in Italia;
b) concessionario: la persona giuridica di diritto privato che esercita attività di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico, attraverso un titolo concessorio acquisito a seguito di gara pubblica per i giochi pubblici denominati lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza;
c) giocata: un biglietto delle lotterie fisiche o una giocata telematica;
d) giocata telematica: ciascuna giocata delle lotterie telematiche, richiesta dal giocatore attraverso il proprio conto di gioco, e convalidata dal sistema del concessionario;
e) pay-out: la percentuale di restituzione della raccolta in vincite per ogni lotteria indetta;
f) punti di vendita: l'insieme dei punti di vendita fisici e dei punti di vendita a distanza;
g) punto di vendita a distanza: il soggetto titolare di concessione per l'esercizio della raccolta del gioco a distanza di uno o più giochi pubblici, autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla commercializzazione delle lotterie a estrazione istantanea con partecipazione a distanza;
h) punto di vendita fisico: i punti di vendita delle lotterie a estrazione istantanea, appartenenti alla rete distributiva del concessionario;
i) raccolta: l'ammontare complessivo degli importi corrispondenti alle giocate acquistate dai giocatori in un determinato arco temporale;
l) raccolta a distanza: indica la modalità di raccolta di gioco con partecipazione a distanza effettuata attraverso gli strumenti messi a disposizione da un concessionario del gioco a distanza;
m) raccolta fisica: indica la modalità di raccolta di gioco, effettuata attraverso punti di vendita fisici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-11-14;197#art-2