Art. 5
Massa premi e pay-out
In vigore dal 11 gen 2026
1. Il valore medio complessivo del pay-out, per tutte le lotterie, non deve essere superiore al limite percentuale della raccolta, previsto dalla normativa vigente.
2. Le modalità specifiche per il calcolo del pay-out, al fine di garantire il rispetto di quanto indicato al comma precedente, sono definite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prendendo a riferimento la percentuale di pay-out riscontrata nelle vendite, le lotterie da mantenere attive e l'impatto che le lotterie da indire possono avere sul calcolo complessivo.
3. La massa premi complessiva di ciascuna lotteria è definita in modo tale da assicurare il rispetto del valore medio complessivo del pay-out, secondo i criteri previsti dal provvedimento di cui al comma 2.
4. L'importo dei singoli premi può essere fissato in una somma compresa tra euro 0,10 ed euro 10.000.000,00.
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