Capo III

Art. 9

Riconoscimento delle strutture residenziali autorizzate o accreditate dalle Regioni e dagli enti locali

In vigore dal 30 set 2025
1. Le strutture residenziali già autorizzate o accreditate dagli organismi territoriali competenti e che risultano in possesso dei requisiti di cui all', comma 2, lettere b) e c), si considerano idonee ai fini dell'iscrizione nell'elenco.
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