Capo III

Art. 6

Strutture residenziali

In vigore dal 30 set 2025
1. Possono essere iscritti nell'elenco gli enti che dispongano, in alternativa, di: a) strutture rispondenti ai requisiti strutturali previsti per gli alloggi dall'Allegato A del Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, recante Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell' della legge 8 novembre 2000, n. 328» con riferimento alle strutture a carattere comunitario; b) strutture che svolgono attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell', comma 1, lettera q), del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
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