Capo I

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 30 set 2025
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024 n. 112» e, in particolare, l', comma 2»; Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354 recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 recante «Regolamento concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»; Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale» e, in particolare, l'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), 3); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale» e, in particolare, gli articoli 335-bis, 444, comma 2, e 673, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» e, in particolare, l'; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli articoli 46 e 47; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 recante «Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell' della legge 8 novembre 2000, n. 328»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell', comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»; Visto lo stanziamento di sette milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sui capitoli di bilancio dell'ente di cui all' della legge 9 maggio 1932, n. 547, per gli interventi in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento; Uditi il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2025 e il parere definitivo dal medesimo espresso nell'Adunanza di Sezione del 24 giugno 2025, del quale sono state accolte tutte le osservazioni proposte; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 16 luglio 2025; Adotta il seguente regolamento: Oggetto 1. In attuazione dell' del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, con il presente decreto sono definite: a) la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti; b) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso; c) le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco; d) le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali; e) i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all', comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2025-07-24;128#art-1

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