Capo II

Art. 3

Formazione dell'elenco

In vigore dal 30 set 2025
1. Con avviso del Dipartimento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, sono definite le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'iscrizione all'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale delle persone detenute adulte, istituito dall', comma 1, del decreto-legge. 2. La manifestazione di interesse è presentata dagli enti gestori delle strutture residenziali secondo i modelli uniformi previsti nell'avviso pubblico, di cui al comma 3, unitamente alla documentazione indicata nel medesimo avviso, comprensiva del programma dei servizi come richiesti dall'. 3. L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso dei requisiti, indicati nel capo III. Il possesso dei requisiti è attestato dai richiedenti mediante dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In qualunque momento il Dipartimento può disporre l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione all'elenco. 4. La Direzione generale delibera, sentito il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'iscrizione nella pertinente sezione dell'elenco, una volta effettuata l'istruttoria delle manifestazioni di interesse con esito positivo. 5. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. 6. L'aggiornamento della pubblicazione dell'elenco sul sito avviene tempestivamente e, comunque, almeno con cadenza semestrale.
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Formazione dell'elenco (Art. 3 Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.) — Testo vigente | Portale Normativo