Capo III
Art. 8
Requisiti degli enti gestori
In vigore dal 30 set 2025
1. Possono presentare manifestazione di interesse per l'iscrizione all'elenco in qualità di enti gestori delle strutture residenziali:
a) enti pubblici;
b) enti locali;
c) enti del servizio sanitario;
d) enti ed organismi del terzo settore, registrati, ove previsto, nell'apposito registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), compresi gli enti già iscritti nell'anagrafe degli organismi non lucrativi di utilità sociale, che svolgono per statuto o per atto costitutivo attività di accoglienza residenziale, alloggio sociale, reinserimento socio-lavorativo, riqualificazione professionale;
e) soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) di concerto, intesa o in forma associata.
2. I soci, gli associati, gli amministratori, i rappresentanti e i responsabili dell'ente o dell'organismo del terzo settore di cui al comma 1, lettera d), anche nell'ipotesi prevista dalla lettera e), devono possedere i seguenti requisiti:
a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;
b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;
c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
d) non avere in corso procedimenti penali per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del codice di procedura penale;
e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, nè a misure di sicurezza personali;
g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
3. Con riferimento al comma 2, lettere b) e c), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.
Storico versioni
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