Capo III
Art. 7
Tipologia dei servizi richiesti
In vigore dal 30 set 2025
1. Le strutture di cui all' devono possedere, unitamente ai requisiti di cui al precedente articolo, l'idoneità alloggiativa ed igienico-sanitaria, secondo le pertinenti normative nazionali, regionali e comunali, atte a consentire ai residenti, che intendano farne opzione, l'iscrizione al registro della popolazione residente del comune ove è ubicata la struttura.
2. La struttura residenziale deve assicurare ai residenti:
a) idonea accoglienza residenziale;
b) servizi di assistenza alla persona;
c) lo svolgimento di programmi di reinserimento socio-lavorativo, consistenti nella presa in carico del residente per l'esecuzione della misura penale di comunità, diretti a valorizzare percorsi di rieducazione, basati sull'autonomia e l'autosostentamento e fondati in via prioritaria su attività intensive di formazione e lavoro, con la possibilità di far espletare prestazioni lavorative remunerate o tirocini lavorativi, anche presso luoghi diversi dalla struttura di residenza.
Storico versioni
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