Capo V

Art. 12

Attestazione della disponibilità del posto con oneri a carico dell'Amministrazione

In vigore dal 30 set 2025
1. Al fine di ottenere l'attestazione della disponibilità del posto con oneri a carico dell'Amministrazione per le finalità di cui all', comma 6, del decreto-legge, il detenuto presenta l'istanza, personalmente o tramite il proprio difensore, presso la Direzione dell'Istituto ove si trova ristretto. 2. Il Direttore dell'istituto, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all', comma 1, avvalendosi della relazione di sintesi dell'equipe di osservazione e trattamento, trasmette l'istanza all'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna territorialmente competente in relazione al luogo ove è sito l'Istituto penitenziario, ai fini dell'attestazione della disponibilità di un posto presso una delle strutture residenziali di cui all' elenco, con oneri a carico dell'Amministrazione, per un periodo massimo di otto mesi. 3. La relazione di sintesi dell'equipe è redatta previa verifica di sussistenza dei seguenti parametri: a) assenza, a carico del detenuto, di sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione del Direttore; b) assenza, a carico del detenuto, di episodi di aggressività etero-diretta verso persone o cose; c) abilità lavorative possedute o acquisite durante lo stato di detenzione; d) attiva e proficua partecipazione ai percorsi trattamentali proposti durante il periodo di detenzione; e) ogni ulteriore elemento che possa supportare, in tempi congrui rispetto alla durata massima di permanenza con oneri a carico dell'Amministrazione, il raggiungimento dell'obiettivo di inserimento lavorativo e di reperimento di un domicilio autonomo. 4. La Direzione dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, esaminata, sotto il profilo formale, la conformità della richiesta a quanto previsto nei commi precedenti, nonché verificata la disponibilità del posto presso una struttura residenziale e la relativa copertura finanziaria, rilascia apposita attestazione, che viene trasmessa all'Autorità giudiziaria competente a delibare l'istanza di misura penale di comunità presentata dal detenuto. 5. Le richieste di cui al comma 1 sono istruite dall'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna secondo l'ordine di acquisizione al protocollo del suddetto Ufficio. 6. L'attestazione di cui al comma 3 riporta l'indicazione della struttura residenziale presso cui è disponibile il posto, che viene riservato al detenuto per un periodo di due mesi dal rilascio dell'attestazione. Il suddetto termine di validità è espressamente indicato nell'attestazione. 7. L'attestazione rilasciata dall'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna è valutata dall'Autorità giudiziaria ai fini della delibazione relativa alla disponibilità di un domicilio idoneo. 8. La decisione dell'Autorità giudiziaria, anche in caso di rigetto dell'istanza, è comunicata immediatamente, a cura della cancelleria, all'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna. 9. Decorso infruttuosamente il termine di validità dell'attestazione senza che sia stata adottata alcuna decisione da parte dell'Autorità giudiziaria, l'attestazione perde i suoi effetti. In tal caso l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna assegna il posto così liberato ad altro detenuto, rilasciando la relativa attestazione. 10. In caso di decisione negativa da parte dell'Autorità giudiziaria, l'attestazione perde immediatamente i suoi effetti. 11. In assenza di previa attestazione o in caso di perdita di effetti della medesima ai sensi dei commi 8 e 9, l'Amministrazione non assume alcun onere finanziario.
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