Capo II

Art. 5

Cancellazione e sospensione

In vigore dal 30 set 2025
1. Sono cause di cancellazione dall'elenco: a) la mancata comunicazione delle variazioni di cui all', comma 1 lettera a); b) l'insussistenza, anche per fatti sopravvenuti, di taluno dei requisiti di cui al capo III; c) la divulgazione di dati personali relativi ai residenti; d) l'inottemperanza alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Amministrazione vigilante per il corretto svolgimento dei servizi di cui all'. 2. La Direzione generale, quando rileva la sussistenza di fatti che, in relazione alle cause indicate nel comma 1, potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento di cancellazione, ne dà comunicazione all'ente gestore con l'invito, entro il termine perentorio di trenta giorni, a fornire chiarimenti e ad effettuare eventuali produzioni documentali. 3. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 2, la Direzione generale esamina, se presentati, i chiarimenti e le produzioni documentali; se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all'ente gestore i fatti riscontrati, indica le disposizioni che ritiene violate e assegna a un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque per difese e ulteriori produzioni documentali. 4. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 3, l'ente gestore non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, la Direzione generale, con provvedimento motivato, dispone la cancellazione, dando comunicazione all'ente gestore del provvedimento adottato. 5. In ogni fase della procedura di contestazione, l'ente gestore può dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In tal caso la Direzione generale, allo stato degli atti, ne dispone la cancellazione. 6. Durante il procedimento per l'accertamento delle cause di cancellazione può essere disposta la sospensione dall'elenco.
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