Capo IV

Art. 10

Vigilanza

In vigore dal 30 set 2025
1. Il Dipartimento esercita la vigilanza sulle strutture iscritte nell'elenco. 2. Gli indirizzi per l'esercizio della vigilanza sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento. 3. Il Dipartimento provvede alla vigilanza attraverso gli Uffici di esecuzione penale esterna e i relativi Nuclei di polizia penitenziaria ivi istituiti. 4. Ai fini di cui al comma 3, i Nuclei di polizia penitenziaria: a) accertano la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione all'elenco tramite la consultazione delle banche dati a disposizione e tramite richiesta ai pertinenti enti e organismi pubblici; b) effettuano visite periodiche presso le strutture residenziali per accertare la presenza delle persone ivi collocate in misura penale di comunità.
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