Capo V

Art. 13

Meccanismi di controllo della spesa

In vigore dal 30 set 2025
1. I fondi di cui all', comma 6, del decreto-legge, sono ripartiti annualmente dalla Direzione generale tra gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, in proporzione al numero di detenuti presenti sul territorio di competenza, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 2. Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nei limiti degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1, programmano le risorse ai fini della sottoscrizione delle convenzioni con gli enti gestori delle strutture residenziali iscritte all'elenco, rientranti nel territorio di competenza. 3. Nel caso in cui l'offerta di posti sia superiore alle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna individua le strutture residenziali in base ai seguenti parametri: a) qualità dei programmi di reinserimento socio-lavorativo di cui all', comma 2, lettera c), offerti; b) ove disponibili, risultati conseguiti nell'anno precedente nell'attività di reinserimento socio-lavorativo dei residenti. 4. Nella sottoscrizione delle convenzioni, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna persegue l'obiettivo di massimizzare la distribuzione territoriale dei posti riservati alle finalità di cui all', comma 6, del decreto-legge. 5. La convenzione definisce, per ciascuna struttura, la retta giornaliera e il numero di posti riservati all'Amministrazione per le finalità di cui all', comma 6, del decreto-legge. La retta è corrisposta solo ove il posto sia effettivamente occupato e solo per le giornate di effettiva presenza. 6. L'attestazione di cui all', comma 4, è rilasciata dalla Direzione dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, solo previa verifica della relativa copertura finanziaria, nei limiti degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo. 7. Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna provvedono al monitoraggio delle risorse assegnate ai sensi del comma 1, fornendo ogni trimestre i risultati del monitoraggio alla Direzione generale. La Direzione generale sulla base del monitoraggio effettuato dagli Uffici può rimodulare in corso d'anno il riparto tra i predetti Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nel rispetto del limite di spesa di cui di cui all', comma 6, del decreto-legge. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, la Direzione generale comunica agli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna di non procedere all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente decreto.
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Meccanismi di controllo della spesa (Art. 13 Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.) — Testo vigente | Portale Normativo