Art. 9 · Riconoscimento delle strutture residenziali autorizzate o accreditate dalle Regioni e dagli enti locali
Capo III

Art. 9

9 / 15

Riconoscimento delle strutture residenziali autorizzate o accreditate dalle Regioni e dagli enti locali

In vigore dal 30 set 2025
1. Le strutture residenziali già autorizzate o accreditate dagli organismi territoriali competenti e che risultano in possesso dei requisiti di cui all', comma 2, lettere b) e c), si considerano idonee ai fini dell'iscrizione nell'elenco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2025-07-24;128#art-9