Art. 22

Identificativo per la navigazione temporanea

In vigore dal 21 ott 2024
1. L' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente: « (Identificativo per la navigazione temporanea). - 1. L'identificativo per la navigazione temporanea è generato automaticamente dal CED su base nazionale ed è costituito da un numero progressivo seguito dalla sigla "TEMP". 2. L'identificativo è riportato in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'unità da diporto, a destra di prora e a sinistra di poppa, con caratteri neri su fondo bianco e con le dimensioni previste dall', comma 1.».
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Identificativo per la navigazione temporanea (Art. 22 Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo