Art. 22
Identificativo per la navigazione temporanea
In vigore dal 21 ott 2024
1. L' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:
« (Identificativo per la navigazione temporanea). - 1.
L'identificativo per la navigazione temporanea è generato automaticamente dal CED su base nazionale ed è costituito da un numero progressivo seguito dalla sigla "TEMP".
2. L'identificativo è riportato in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'unità da diporto, a destra di prora e a sinistra di poppa, con caratteri neri su fondo bianco e con le dimensioni previste dall', comma 1.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-09-17;133#art-22