Art. 25

Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto

In vigore dal 21 ott 2024
Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto 1. L' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente: « (Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto). - 1. Ai fini delle annotazioni di cui all', comma 2, del codice, il proprietario, l'utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore presenta domanda a uno STED. 2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dai seguenti documenti: a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e agricoltura o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti che l'impresa individuale o la società richiedente ha nell'oggetto sociale le attività commerciali di cui all', comma 1, del codice che si intendono esercitare e gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro; b) licenza di navigazione dell'imbarcazione o della nave da diporto che si intende adibire a uso commerciale; c) nel caso di cui all', comma 1, lettera b), del codice, l'autorizzazione rilasciata dalla provincia, città metropolitana o provincia autonoma competente o copia della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 49-septies, comma 3, del codice. 3. In caso di mutamento di uno o più dei soggetti di cui al comma 1, l'interessato presenta a uno STED domanda di cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere.».
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Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto (Art. 25 Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo