Art. 24
Modifiche all'articolo 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «navi da diporto» sono inserite le seguenti: «, anche utilizzate a fini commerciali, nonché per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172,»;
b) al comma 2, dopo le parole «circondariali marittimi» sono inserite le seguenti: «e alle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e dopo le parole «Gli uffici marittimi» sono inserite le seguenti: «, gli UMC»;
c) al comma 3, le parale da «a cura dell'ufficio che ha provveduto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dall'UCON tramite lo STED. A tal fine, l'ufficio che ha provveduto al rilascio del ruolino di equipaggio, oltre a darne comunicazione all'INPS, nonché al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unità, inoltra all'UCON, tramite uno STED, la richiesta per l'annotazione degli estremi del ruolino nell'ATCN e sulla licenza di navigazione»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di imbarco o di sbarco di un membro dell'equipaggio in un porto estero, ove l'autorità consolare non sia presente o i relativi uffici competenti in materia di navigazione non siano aperti al pubblico, gli interessati possono procedere alla stipula della convenzione di arruolamento o alla dichiarazione di sbarco senza contestazioni, alla presenza di due testimoni, i quali appongono la propria sottoscrizione. La convenzione di arruolamento o la dichiarazione di sbarco sono annotate nel ruolino di equipaggio e regolarizzate, a cura del marittimo imbarcato o sbarcato, presso il proprio ufficio di iscrizione al rientro in Italia.»;
e) al comma 4, le parole «o consolari» sono sostituite dalle seguenti: «, gli UMC o gli uffici consolari»;
f) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. L'armatore può chiedere all'INPS l'autorizzazione a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le imbarcazioni e navi da diporto a lui appartenenti e oggetto di contratti di noleggio oppure più posizioni contributive per gruppi di imbarcazioni e navi da diporto, per le quali è adottata la rotazione dei marittimi imbarcati di cui all', comma 1-bis, del codice.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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