Art. 29
Modifiche all'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a, le parole «per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale» sono sostituite dalle seguenti: «per i trasporti e la navigazione» e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1.»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le patenti nautiche non conformi al modello vigente di cui al comma 2 sono sostituite in occasione della loro convalida, previo assolvimento dell'imposta di bollo e del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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