Art. 29 · Modifiche all'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Art. 29

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Modifiche all'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alla lettera a, le parole «per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale» sono sostituite dalle seguenti: «per i trasporti e la navigazione» e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1.»; b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le patenti nautiche non conformi al modello vigente di cui al comma 2 sono sostituite in occasione della loro convalida, previo assolvimento dell'imposta di bollo e del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.».
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