Art. 26
Deposito dei documenti di bordo presso l'autorità doganale, nautica sociale, comando e condotta di unità da diporto
In vigore dal 21 ott 2024
1. Dopo l' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis (Deposito dei documenti di bordo presso l'autorità doganale). - 1. In caso di lavori di trasformazione di unità battenti bandiera di Paesi terzi presso cantieri italiani, nell'applicazione dei regimi doganali previsti per le suddette lavorazioni secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore in locazione finanziaria può consegnare agli uffici doganali competenti il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che è trattenuto dall'autorità doganale fino alla riesportazione dell'unità, al fine di avere semplificazioni procedurali di carattere nazionale, da definire con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
Art. 24-ter (Nautica sociale). - 1. L'autorità competente, nell'ambito dei provvedimenti di disciplina delle aree portuali e dei relativi specchi acquei, individua con priorità le aree destinate all'ormeggio, anche a secco, delle unità appartenenti alla nautica sociale di cui all'articolo 2-bis del codice, nonché gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unità e le aree di sosta dei relativi carrelli.
2. Le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale usufruiscono, se in transito ai sensi dell'-nonies del codice, di agevolazioni tariffarie non inferiori al trenta per cento per la fornitura dei servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.
3. Nell'istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati di cui all'articolo 49-decies del codice, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime.
Art. 24-quater (Comando e condotta di unità da diporto). - 1.
Per comando di un'unità da diporto si intende il processo decisionale concernente la direzione nautica dell'unità, come la rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per prevenire gli abbordi in mare e la salvaguardia della vita umana in mare. Il comando, che non implica la necessità di tenere costantemente il timone dell'unità, comporta l'assunzione delle responsabilità della direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione, la cui esecuzione materiale può essere affidata a terzi.
2. Per condotta di un'unità da diporto si intende la sola direzione del timone dell'unità.».
Storico versioni
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