Art. 21

Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore

In vigore dal 21 ott 2024
Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore 1. Dopo l' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito il seguente: «Art. 20-bis (Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore). - 1. Ai fini dell'articolo 24-bis, comma 2, del codice, la dichiarazione o la revoca di armatore, quando è fatta verbalmente, deve constare da processo verbale assunto da uno STED e deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 24-bis, comma 4, del codice. 2. Dell'atto viene rilasciata copia agli interessati per l'adempimento delle formalità di trascrizione.».
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