Art. 21
Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore
In vigore dal 21 ott 2024
Processo verbale di dichiarazione
o di revoca di armatore
1. Dopo l' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore). - 1. Ai fini dell'articolo 24-bis, comma 2, del codice, la dichiarazione o la revoca di armatore, quando è fatta verbalmente, deve constare da processo verbale assunto da uno STED e deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 24-bis, comma 4, del codice.
2. Dell'atto viene rilasciata copia agli interessati per l'adempimento delle formalità di trascrizione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-09-17;133#art-21