Art. 17

Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto

In vigore dal 21 ott 2024
Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto 1. L' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente: « (Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto). - 1. Nei casi previsti dall', comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto il proprietario presenta all'UCON, tramite uno STED, i seguenti documenti: a) la licenza di cui si chiede il rinnovo; b) l'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza di navigazione, a seguito di domanda del proprietario o dell'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, lo STED, acquisiti l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorità competente e l'eventuale licenza di navigazione deteriorata, previa validazione dell'UCON, rilascia il duplicato. L'UCON comunica al proprietario il rilascio del duplicato della licenza di navigazione.».
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Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto (Art. 17 Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo