Art. 19

Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN

In vigore dal 21 ott 2024
Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN 1. L' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente: « (Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN). - 1. La sigla o il numero di individuazione delle unità da diporto sono apposti in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. I numeri e le lettere, tutte con carattere maiuscolo, hanno un'altezza minima di 15 centimetri, con larghezza e corpo proporzionati.».
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Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN (Art. 19 Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo