Art. 19 · Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN

Art. 19

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Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN

In vigore dal 21 ott 2024
Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN 1. L' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente: « (Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN). - 1. La sigla o il numero di individuazione delle unità da diporto sono apposti in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. I numeri e le lettere, tutte con carattere maiuscolo, hanno un'altezza minima di 15 centimetri, con larghezza e corpo proporzionati.».
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-09-17;133#art-19