Art. 18
Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
In vigore dal 21 ott 2024
1. Dopo l' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. Nei casi previsti dall', comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche il proprietario presenta all'autorità marittima di iscrizione i seguenti documenti:
a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
b) la dichiarazione ai fini del noleggio di cui all', comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza, l'autorità marittima di iscrizione della nave rilascia, su richiesta del proprietario o dell'armatore, il duplicato, acquisendo l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorità competente e l'eventuale licenza deteriorata.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-09-17;133#art-18