Art. 18

Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

In vigore dal 21 ott 2024
1. Dopo l' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito il seguente: «Art. 17-bis (Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. Nei casi previsti dall', comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche il proprietario presenta all'autorità marittima di iscrizione i seguenti documenti: a) la licenza di cui si chiede il rinnovo; b) la dichiarazione ai fini del noleggio di cui all', comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza, l'autorità marittima di iscrizione della nave rilascia, su richiesta del proprietario o dell'armatore, il duplicato, acquisendo l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorità competente e l'eventuale licenza deteriorata.».
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Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Art. 18 Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo