Art. 5

Perdita di possesso

In vigore dal 21 ott 2024
1. L' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente: « (Perdita di possesso). - 1. Ai fini dell'annotazione di cui all', comma 4, del codice, nei casi di perdita di possesso o di disponibilità dell'unità da diporto, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme della denuncia, della querela o dell'atto che certifica o dispone la perdita di possesso o di disponibilità dell'unità da diporto, e restituisce, se in suo possesso, la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo. Se la richiesta è presentata dall'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalità telematiche anche al proprietario l'annotazione della perdita di possesso. 2. In caso di rientro in possesso o in disponibilità dell'unità da diporto, ai fini dell'annotazione di cui all', comma 4, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme dell'atto che certifica o dispone il rientro in possesso o in disponibilità dell'unità da diporto. Se la richiesta è presentata dall'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalità telematiche anche al proprietario l'annotazione di rientro in possesso. Se necessario ai fini identificativi dell'unità, prima di procedere all'annotazione di rientro in possesso, l'UCON può disporre una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 3. Effettuata l'annotazione di rientro in possesso o in disponibilità ai sensi dell', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, l'UCON comunica allo STED di riconsegnare all'interessato la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo, restituiti ai sensi del comma 1. 4. In caso di mancata restituzione dei documenti di bordo ai sensi del comma 1, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED domanda per il rilascio di una nuova licenza di navigazione e degli altri documenti di bordo.».
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