Art. 9

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

In vigore dal 21 ott 2024
1. All', comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo le parole «imbarcazioni da diporto» sono inserite le seguenti: «e per le navi da diporto minori di cui all', comma 1, lettere d) ed e), del codice».
Storico versioni

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