Art. 13
Modifiche all'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all', comma 3, del codice, si applicano agli Stati terzi dotati di registri pubblici delle unità da diporto e di autorità di conservatoria navale.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-09-17;133#art-13