Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «imbarcazioni da diporto autocostruite» sono sostituite dalle seguenti: «unità da diporto costruite per uso personale»;
b) al comma 1:
1) la parola «autocostruita» è sostituita dalle seguenti: «costruita per uso personale, ai sensi dell', comma 1, lettera e), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e»;
2) le parole «nei registri delle imbarcazioni da diporto presentando» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN presentando a uno STED»;
c) al comma 2:
1) la parola «autocostruite» è sostituita dalle seguenti: «da diporto costruite per uso personale»;
2) le parole «dell' del codice» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5»;
3) le parole «3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «14 giugno 2011, n. 104»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le unità da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato dell'Unione europea solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure applicabili per la valutazione della conformità CE di cui all' del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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